Garanzia corpo bollitore in acciaio inox / Duplex o vetrificato

HRs, JUMBO, HRi, SMART Duplex, HRs Duplex, E-Tech S, HeatMaster, Delta

I bollitori e le caldaie in questione hanno una garanzia di 5 ANNI SUL CORPO BOLLITORE IN ACCIAIO INOX

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    Garanzia Convenzionale - OGGETTO DELLA GARANZIA

    1. OGGETTO DELLA GARANZIA 1.1. Tutti i nostri prodotti vengono garantiti da ACV ITALIA s.r.l. da qualsiasi difetto di costruzione. La presente garanzia convenzionale (di seguito definita garanzia) copre unicamente i vizi di costruzione o i difetti di materiale degli Apparecchi ACV, limitatamente ai componenti forniti da ACV ITALIA, ed è fornita da quest’ultima tramite i propri Centri Tecnici ACV (CTA) o Professional Partner (PP), allo scopo di offrire all’acquirente la massima soddisfazione per l’acquisto effettuato e per la preferenza accordata. Il consumatore deve, comunque, essere informato che i vantaggi attribuiti con questa garanzia si aggiungono, senza escluderne alcuno, a tutti i diritti di cui il consumatore è e resta titolare, ai sensi della legislazione nazionale e comunitaria, comunque applicabile alla vendita dei beni di consumo. 1.2. La garanzia consente all’acquirente di richiedere al CTA o PP che ha effettuato la messa in funzione dell’apparecchio, in caso di eventuale difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, le prestazioni necessarie al ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione delle parti difettose, ovvero, ove necessario, alla sostituzione dell’apparecchio qualora i rimedi di cui sopra siano stati esperiti con esito negativo o risultino impossibili o eccessivamente onerosi. I suddetti interventi sono effettuati gratuitamente per l’acquirente nella misura in cui si tratti di spese indispensabili ai fini dell’eliminazione dei difetti originari dell’apparecchio. Restano comunque esclusi i costi degli interventi di sostituzione e/o riparazione relativi agli apparecchi acquistati da soggetti (persone fisiche o giuridiche) che agiscano nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero da loro intermediari. Le parti sostituite sono di proprietà di ACV ITALIA e debbono essere restituite in porto franco al magazzino della stessa. L’assistenza in garanzia potrà essere richiesta unicamente al CTA o PP che ha effettuato la messa in funzione dell’apparecchio, il quale effettuerà l’intervento durante il normale orario di lavoro e lo porterà a termine entro un congruo termine dalla richiesta, tenuto conto dei tempi tecnici necessari e delle circostanze del caso. 1.3. Eventuali vizi o difetti costruttivi, che devono essere denunciati per iscritto nei termini di legge, non danno in alcun caso diritto a richieste di risarcimento per danni ulteriori rispetto a quanto previsto dal precedente art. 1.2 e da norme imperative eventualmente vigenti.
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    Garanzia Convenzionale - DURATA DELLA GARANZIA

    2. DURATA DELLA GARANZIA 2.1. La garanzia è di DUE ANNI dalla data di messa in funzione dell’apparecchiatura dove prevista, mentre è limitata a UN ANNO relativamente agli apparecchi acquistati da soggetti (persone fisiche o giuridiche) che agiscano nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero da loro intermediari. L'azione diretta a far valere la presente garanzia si prescrive e, comunque, l'acquirente finale decade dai diritti previsti dalle presenti condizioni di garanzia se l'apparecchiatura non è stata messa in funzione entro e non oltre DUE ANNI dalla data di consegna dell'apparecchiatura medesima da ACV ITALIA al primo acquirente, come risultante dal documento di trasporto. La data di messa in funzione deve essere riportata nell'apposito spazio della relazione di intervento F/F1 dal CTA o dal PP. Per le apparecchiature per cui non è prevista la messa in funzione dal parte del CTA o del PP la garanzia decorre dalla data di consegna dell’apparecchiatura da ACV ITALIA al primo acquirente. 2.2. L'acquirente decade dai diritti previsti dalla Legge e dalle presenti condizioni di garanzia se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di OTTO GIORNI dalla data in cui ha scoperto il difetto. 2.3. Per i componenti sotto elencati la garanzia, con esclusione espressa della manodopera, ha la seguente validità dalla data di attivazione della garanzia e , fatto salvo l'obbligo di messa in funzione dell'apparecchiatura dove prevista entro e non oltre DUE ANNI dalla data di consegna dell'apparecchiatura medesima da ACV ITALIA al primo acquirente: - corpo bollitore in acciaio inox Comfort e Smart DIECI ANNI - corpo bollitore in acciaio inox / Duplex o vetrificato CINQUE ANNI - scambiatore primario fumi/acqua in acciaio inox CINQUE ANNI - scambiatore primario fumi/acqua in alluminio-silicio Kompakt DIECI ANNI - funzionamento pannelli solari Helio Plan DIECI ANNI - ricambi UN ANNO 2.4. La sostituzione o la riparazione di qualsiasi parte difettosa (o dell’intero apparecchio), non rinnova, né proroga l’originario termine di scadenza della garanzia.
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    Garanzia Convenzionale - LIMITAZIONI DELLA GARANZIA

    3. LIMITAZIONI DELLA GARANZIA 3.1. L’utente ha diritto alla prestazione della garanzia esclusivamente se l’apparecchio ottempera ai requisiti specificati al paragrafo 2 (Durata della Garanzia) e se risulti aver ottemperato a quanto previsto al successivo art. 3.4. 3.2. La garanzia non copre: a) i vizi non imputabili a difetti di materiale o lavorazione quali, senza limitazione: • rotture verificatesi durante il trasporto; • non conformità dell’impianto alle leggi e ai regolamenti locali in vigore; • mancato rispetto delle specifiche d’installazione e di ogni altra indicazione o istruzione riportata sulle note tecniche a corredo dell’apparecchio e/o delle norme di buona tecnica; • errato dimensionamento rispetto all'uso o mancata adozione di accorgimenti necessari per garantire l'esecuzione a regola d'arte; • danni causati da incidenti, incendio, atti vandalici, sinistri in genere o negligenza non ascrivibile alla ACV ITALIA; b) le manomissioni od avarie dovute ad interventi da parte di personale non autorizzato; c) i difetti provocati da anomalie dipendenti dalla rete di alimentazione elettrica o idraulica; d) le avarie dovute a: mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e periodica richiesti da leggi e regolamenti, cattiva manutenzione, negligenza e trascuratezza nell'uso, uso improprio, variazioni di tensione nell’alimentazione elettrica, errori nell’installazione elettrica; e) il rivestimento refrattario; f) i danni generati ai bollitori ACV a causa di incrostazioni o corrosioni; g) i danni dovuti al gelo, surriscaldamento, agenti atmosferici (grandine, trombe d'aria, fulmini); h) le corrosioni dovute all’acqua del circuito di riscaldamento, ai gas di combustione ed in ogni caso all'esercizio dell' apparecchio fuori dei limiti di funzionamento previsti nel libretto di istruzioni; i) le corrosioni dovute a una concentrazione di cloro nell’acqua calda sanitaria superiore a 150 mg/L o a un pH non compreso tra 6 e 8; j) i danni e gli effetti nocivi causati dalla presenza di incombusti nei condotti di scarico della combustione (manutenzione insufficiente o errata regolazione del bruciatore); k) i danni e gli effetti nocivi causati da inefficienza di camini, canne fumarie, o parti dell’impianto da cui dipende l’apparecchio; l) i danni alla rifinitura esterna ed interna; m) i danni dovuti ad una utilizzazione non corretta, a condizioni di impiego anomale o ad una cattiva manutenzione dell’apparecchio; n) i danni dovuti ad un cattivo funzionamento degli organi di comando o di sicurezza; o) il caso in cui l’acquirente ha imposto abbinamenti non confacenti; p) la normale usura e degrado; q) l’utilizzo di parti di ricambio non originali o non autorizzate da ACV ITALIA; r) gli ulteriori danni dovuti a interventi dell’acquirente nel tentativo di porre rimedio al guasto iniziale o, comunque, all’ulteriore utilizzo dell’apparecchio una volta che si è manifestato il difetto; s) installazione in ambiente (esterno od interno) non adeguato o non idoneo; t) i danni dovuti al mancato rispetto dei parametri prescritti per l'acqua del circuito primario di riscaldamento, riportati nei libretti di istruzioni tecniche di installazione, uso e manutenzione degli apparecchi e nelle vigenti norme tecniche; u) i danni causati da impianti di riscaldamento a pavimento/ parete/soffitto radiante che utilizzano tubazioni in materiale plastico prive di barriere anti-ossigeno. v) La garanzia non ha validità sui prodotti venduti attraverso canali commerciali non convenzionali quali Internet. 3.3. Specificatamente per i pannelli solari termici Helio Plan la garanzia decade nelle seguenti ipotesi: • le parti componenti non siano state installate secondo il manuale di montaggio e non siano state osservate le norme tecniche in vigore • la messa in funzione e manutenzione non siano state effettuate secondo le indicazioni del produttore, quindi, da personale competente e provvedendo a documentare il tutto nei protocolli di collaudo e di manutenzione • non sia presente un’ intercapedine di ventilazione del tetto creato secondo le normative vigenti sulle tecniche di copertura • le carenze siano dovute alla rottura del vetro o ad effetti derivanti dal gelo • vi sia stata esposizione ad agenti aggressivi (chimici, grandine, etc.) • le carenze siano state causate da intervento di terzi o per causa di forza maggiore. 3.4 La garanzia non opera inoltre se: a) il pagamento dell'apparecchio non sia stato effettuato nei termini previsti in contratto; b) la messa in funzione dove prevista non sia stata effettuata da un CTA o un PP; c) la caldaia e il relativo bruciatore non saranno puliti, regolati e controllati almeno una volta all’anno da personale abilitato, che rilascerà regolare foglio di lavoro. 3.5. Eventuali interventi tecnici sull’apparecchio, resisi necessari per eliminare i malfunzionamenti e riparare i danni conseguenti alle situazioni suddette di non applicazione della garanzia, dovranno essere concordati con il CTA o il PP, il quale si riserva di effettuare o meno il relativo intervento. Tali interventi, non essendo effettuati a titolo di garanzia, bensì di assistenza tecnica, verranno prestati alle condizioni specificamente concordate con il CTA o il PP medesimo. 3.6. Si precisa che eventuali interventi sugli impianti, escluso quindi l'apparecchio, saranno di competenza esclusiva dell’installatore e che rimane comunque esclusa ogni garanzia sul contenimento dell’inquinamento acustico e atmosferico. 3.7 La messa in servizio degli apparecchi ACV, ove prevista, è gratuita per tutte le installazioni che si trovano nel raggio di 20 km dal Centro Tecnico Autorizzato. Per distanze superiori a 20 km, isole minori e località montane è necessario verificare la copertura da parte del Centro Tecnico Autorizzato prima di ogni installazione. Il costo extra della prima accensione è a carico del committente e dovrà essere concordato con il CTA. 3.8 Eventuali prestazioni, oltre all’installazione, quali il riempimento ed il collaudo dell’impianto termosanitario o solare, i collegamenti elettrici, la compilazione del libretto di impianto e/o di centrale, le analisi di combustione, sono da considerarsi prestazioni non di pertinenza ACV, quindi non comprese nelle operazioni di prima accensione e quantificabili a parte.
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    Garanzia Convenzionale - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

    4. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI Ai sensi dell’art. 10 L.675/96, Acv Italia Srl, in qualità di titolare del trattamento, comunica agli acquirenti dei propri prodotti le seguenti informazioni. I dati anagrafici dell’acquirente sono registrati, riordinati, memorizzati e gestiti da ACV Italia Srl mediante ogni opportuna operazione di trattamento manuale ed informatico per finalità funzionali all’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura di beni/servizi da parte di ACV Italia Srl e all’adempimento delle prestazioni in garanzia nei confronti dell’acquirente e degli adempimenti di legge. L’eventuale rifiuto di conferire i suddetti dati può essere ragione di ritardi nell’identificazione del soggetto titolare del diritto di garanzia o di impedimento nell’esecuzione della prestazioni di garanzia. Con riferimento al suddetto trattamento non è richiesto il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 12, lett. B), L. 675/96. I medesimi dati vengono trattati al fine di iniziative commerciali e pubblicitarie relative a prodotti ACV, previo consenso dell’interessato da esprimersi in calce al presente documento. L’interessato al trattamento può esercitare i diritti di cui all’art. 13 L. 675-96 rivolgendosi direttamente alla Società ACV Italia Srl – Via Pana n. 92 – 48018 Faenza (RA), ed in particolare ha diritto a: Richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine; Richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; Richiedere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; Opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; Opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei propri dati a fini pubblicitari e promozionali.
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    Garanzia Convenzionale - FORO COMPETENTE

    5. FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE 5.1. Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Ravenna.
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